Descrizione
Come previsto dalla normativa regionale, dal 1° Ottobre 2024 sono in vigore le seguenti misure di limitazione per il miglioramento della qualità dell'aria.
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:
- autoveicoli di classe “Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel”;
- autoveicoli di classe “Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel”;
- autoveicoli di classe “Euro 2/II diesel”;
- autoveicoli di classe “Euro 3/III diesel”.
- autoveicoli di classe “Euro 4/IV diesel”.
A partire dal 1° ottobre 2025 anche per gli autoveicoli “Euro 5/V diesel".
Le limitazioni inerenti gli autoveicoli sopra indicati sono in vigore tutto l'anno e si applicano nei Comuni di Fascia 1, tra i quali rientra il Comune di Pero.
Per quanto riguarda gli ulteriori provvedimenti di limitazione ai riscaldamenti e gli altri divieti, le misure temporanee di 1° Livello si attivano dopo 2 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 μg/m3 di PM10, sulla base della verifica effettuata da ARPA nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui due giorni antecedenti.
Le misure temporanee si attivano il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
Per quanto concerne invece il divieto di utilizzo di generatori a biomassa di bassa classe ambientale sono già in vigore su tutto il territorio regionale:
- il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa a bassa classe ambientale (obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle);
- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa (divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle);
Per i generatori a biomassa legnosa i controlli sono effettuati dalle Province nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti.
Per quanto riguarda l'applicazione di ulteriori misure, la Legge Regionale non prevede l'applicazione di ulteriori deroghe o limitazioni, tenuto conto che le sanzioni, in caso di inosservanza, sono disciplinate dall'art. 27, comma 4, della Legge Regionale n. 24/06.
Maggiori informazioni: REGIONE LOMBARDIA - Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria
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Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2025, 14:23