Seguici su
Cerca

Regolamento di Polizia Urbana: comportamenti e disposizioni in merito alla fruizione di aree verdi e spazi pubblici

Si riportano gli articoli del Regolamento di Polizia Urbana da osservare nell'ambito della fruizione di aree verdi e spazi pubblici, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza delle persone, la fruibilità dei beni comuni, il decoro urbano

Data :

24 giugno 2024

Regolamento di Polizia Urbana: comportamenti e disposizioni in merito alla fruizione di aree verdi e spazi pubblici
Municipium

Descrizione

Si informa la cittadinanza che il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pero, approvato in data 18 dicembre 2018 ed entrato in vigore il 26 gennaio 2019, disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico, i comportamenti e le attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza delle persone, la fruibilità dei beni comuni, il decoro urbano e tutelare la qualità della vita e dell’ambiente. Oltre alle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, da parte della cittadinanza dovranno essere osservate le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali o da specifiche ordinanze, nonché le disposizioni stabilite per singole e contingenti circostanze dall’Autorità comunale o da autorità di livello superiore.

In particolare, si ricordano i seguenti articoli:
ART. 17 - ATTI VIETATI A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA. I seguenti comportamenti sono vietati in relazione alla necessità di tutelare i beni ed interessi pubblici elencati nel precedente articolo 16 ed in particolare: “…. i comportamenti in genere che determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o di grave turbativa al libero utilizzo o accesso degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica degli stessi, anche in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro di usufruibilità degli ambienti o tali da creare offesa alla pubblica decenza o molestia, quali - causare intralcio o degrado a luoghi pubblici, in particolare in giardini pubblici ove non sono predisposte strutture atte allo scopo….”
ART. 21 – COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO. È vietato tenere comportamenti contrari al decoro e all’usufruibilità degli ambienti o che creano offesa alla pubblica decenza e che, in genere, determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o grave turbativa al libero utilizzo delle aree suddette, in quanto non conformi alla destinazione specifica delle stesse.
ART. 36 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PUBBLICO. Nelle aree a verde e nei giardini pubblici è vietato:
a) introdurre veicoli a motore, anche se spinti a mano, eccezion fatta per i mezzi autorizzati alla manutenzione ed alla pulizia;
b) condurre velocipedi e circolare con tavole, pattini o altri acceleratori di andatura, al di fuori delle aree agli stessi riservate, in
modo da creare pericolo o molestie agli altri frequentatori;
c) giocare al gioco del calcio al di fuori delle aree allo stesso destinate;
d) danneggiare la vegetazione, deteriorare il manto erboso, raccogliere fiori, strappare arbusti, danneggiare alberi e piante;
e) danneggiare i cartelli, gli arredi, i giochi e gli impianti tecnologici presenti;
f) fare uso improprio delle attrezzature da gioco;
g) arrecare disturbo con giochi, schiamazzi, apparecchi radiofonici e di riproduzione sonora tenuti a volume non moderato;
h) porre in essere qualunque altro comportamento lesivo della tranquillità e sicurezza altrui;
i) sporcare e abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi raccoglitori;
j) camminare sugli spazi erbosi, qualora espressamente vietato;
l) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia stanziale che migrante;
m) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici dopo l’orario di chiusura, qualora previsto;
n) svolgere qualsiasi spettacolo o attività estranea alla destinazione naturale dell’ambiente salvo espresso patrocinio da parte dell’Autorità comunale e autorizzazione all’occupazione del suolo; restano escluse dal presente divieto tutte le attività organizzate e coordinate dall’Amministrazione Comunale.
ART. 40 – MANTENIMENTO E DETENZIONE DEI CANI
1) Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di detenzione di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, è fatto obbligo ai detentori di cani di osservare le seguenti disposizioni finalizzate alla salvaguardia degli animali, nonché ad evitare che gli stessi possano determinare danni o disturbo o spavento a terzi e ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio deve essere di lunghezza adatta alla sicurezza dei cittadini e, comunque, di misura non superiore a mt. 1,50.
2) I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari o, se non individuati, i possessori.
3) Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l’immediata rimozione e asportazione delle deiezioni, compreso nelle aree cani, in modo da lasciare il suolo completamente pulito. L’inosservanza all’obbligo di raccolta delle deiezioni canine è punita con le sanzioni previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani.
ART. 58 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie specificamente indicate relativamente ai singoli commi e articoli.
2) La sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile per le violazioni regolamentari è pari ad una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
Per tutte le altre prescrizioni si rimanda al testo completo del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pero. La seguente comunicazione è inviata alle Forze dell’Ordine operanti o competenti per il territorio comunale.

Municipium

Allegati

Avviso - Regolamento di polizia urbana

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot