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Ordinanza - Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici - 31 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025

Con Ordinanza n. 43 del 30/12/2024 è stato disposto il divieto di far esplodere botti e/o petardi e artifici pirotecnici di qualsiasi tipo tra le ore 22.00 del 31 Dicembre 2024 e le ore 06.00 del 1 Gennaio 2025.

Data :

31 dicembre 2024

Ordinanza - Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici - 31 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025
Municipium

Descrizione

Con Ordinanza n. 43 del 30/12/2024 è stato disposto il divieto di far esplodere botti e/o petardi e artifici pirotecnici di qualsiasi tipo tra le ore 22.00 del 31 Dicembre 2024 e le ore 06.00 del 1 Gennaio 2025 nei luoghi pubblici e nelle immediate prossimità di abitazioni o altri luoghi caratterizzati dalla presenza di persone e/o animali, se ciò può provocare disturbo, danno o molestie a persone ed animali, con particolare riguardo alla detenzione di cani, o pericolo di incendio.

I divieti sono finalizzati a garantire la sicurezza e la salute di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale, garantendo il diritto alla quiete per persone e animali, con particolare riguardo a soggetti affetti da patologie, evitando altresì il pericolo di incendi o comunque di danneggiamenti alla vegetazione, in considerazione del fatto che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine anno con lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare incendi nonché lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi con conseguenze negative a carico di persone e animali.

I divieti di cui sopra non si applicano agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc. appartenenti alla V categoria, gruppo D.

Si avverte che la violazione alla presente ordinanza, ove il fatto non costituisca fattispecie di rilevanza penale, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso da euro 25,00 a euro 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta Legge.

Si ricorda ai proprietari di animali d’affezione di vigilare e attivarsi affinché l’eventuale disagio degli animali determinato dall’uso di giochi pirici, nei luoghi ove sono consentiti, non causi danni alle persone e agli animali stessi, potenzialmente esposti al rischio di smarrimento nonché investimento a causa di incidenti stradali.

L’ordinanza completa è qui allegata.

Municipium

Allegati

ord_00043_30-12-2024

Ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2024, 10:56

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