Ordinanza n. 20 del 28/10/2022 - Riduzione esercizio impianti di riscaldamento
Si comunica che è pubblicata l'Ordinanza n. 20 del 28/10/2022 a modifica e integrazione dell'ordinanza n. 18 del 20.10.2022 concernente la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione a uso riscaldamento sul territorio del comune di Pero e il posticipo dell'attivazione.
L'Ordinanza dispone la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici come definiti dal D.Lgs 48/2020 presenti sul territorio per le seguenti condizioni di esercizio:
a) riduzione del periodo di esercizio dal 03.11.2022 al 07.04.2023;
b) funzionamento massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le 5 e le ore 23 di ciascun giorno, ad eccezione degli impianti termici che utilizzino sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
c) riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 e dalla DGR 5360/2021 al punto 14 comma 1 ossia 17°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili e 19°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Sono fatte salve le deroghe vigenti:
- per gli impianti alimentati NON a gas disciplinate dalla DGR 3502/2020;
- per gli impianti alimentati a gas naturale disciplinate dal D.M. 383/2022 eccettuato quanto
sopra disposto al punto b) per gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di
tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria.
L'ordinanza non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Allegati