Propaganda elettorale - Comune di Pero (MI)

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Come da Circolare della Prefettura di Milano prot. n. 38446 del 17 febbraio 2020, si ricorda che lunedì, 24 febbraio 2020, scadrà il termine per la presentazione al Sindaco della domanda di assegnazione degli spazi per eseguire affissioni di propaganda elettorale.

Art. 1, L. n. 212/1956; art. 52, L. n. 352/1970; istruzioni ministeriali

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna referendaria.

Dalla data di indizione del referendum, per tutto l’arco della campagna referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Il Comune di Pero con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2020 ha adottato l’atto di indirizzo per la messa a disposizione degli spazi interni ed esterni destinati alla propaganda referendaria.

Richiesta di utilizzo delle sale comunali.

Per la prenotazione degli spazi relativi al Centro Greppi ed Edificio Matteotti si seguiranno le seguenti procedure:

  • Edificio Matteotti: la richiesta dovrà essere inoltrata con preavviso di 5 giorni lavorativi direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Pero in Piazza Marconi nr. 2 di persona oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it;
  • Edificio Greppi: la richiesta dovrà essere inoltrate con preavviso di 5 giorni lavorativi direttamente al gestore del Centro: Coop. CRM - Camilla Villa – Centro Anziani – tel. 02/38005707, email: centroanzianipero@crmsociale.it

La richiesta, inoltre, dovrà contenere tutti i riferimenti ed il numero di telefono cellulare per il pronto rintraccio, oltre che l’indirizzo e-mail presidiata dal referente, ove poter inviare comunicazioni scritte.

La conferma di prenotazione sarà subordinata:

  • al versamento della tariffa prevista;
  • alla sottoscrizione degli impegni stabiliti alla consegna delle chiavi (modello liberatoria da sottoscrivere all’atto della consegna delle chiavi ove previsto).

ed al rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza pubblica (ai sensi del TULPS Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e della normativa referendaria sotto riferita più dettagliatamente), in particolare:

  • per ogni luogo e data dovranno essere rispettati gli orari indicati;
  • al termine dell'iniziativa dovrà essere provveduto alla rimozione delle eventuali strutture mobili e dell'altro materiale per il completo ripristino dei luoghi.

Richiesta di occupazione degli spazi all’aperto.

La richiesta dovrà essere inoltrata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Pero in Piazza Marconi nr. 2 di persona oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it;

La Polizia Locale rilascerà l'autorizzazione subordinandola al rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza pubblica (ai sensi del TULPS Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e della normativa referendaria sotto riferita più dettagliatamente), in particolare:

  • per ogni luogo e data dovranno essere rispettati gli orari indicati;
  • al termine dell'iniziativa dovrà essere provveduto alla rimozione delle eventuali strutture mobili e dell'altro materiale per il completo ripristino dei luoghi;
  • osservando la Circolare della Prefettura di Milano prot. 38446 del 17.02.2020 dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 28 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • la propaganda referendaria luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • la propaganda luminosa mobile
  • dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

Tariffe.

Vengono applicate le seguenti norme in materia di esenzione per occupazione spazi e affissioni:

  • Tosap: sono esenti le occupazioni inferiori ai 10 mq sia da bolli che dal pagamento dell'occupazione spazi (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 67);
  • Affissioni: sono esenti unicamente negli appositi spazi definiti con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 25/02/2020.

I messaggi pubblicitari di carattere referendario esposti antecedentemente al 30° giorno dalla data del referendum scontano ai sensi del vigente Regolamento Comunale una riduzione pari al 50% art. 16 comma 1 (RT. 16 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: 1.per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, salvo quanto previsto dall’art. 17 comma 9).

Comizi e normativa di riferimento.

Risulta indispensabile assicurare il sereno svolgimento della campagna referendaria, in un clima di reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali, che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio comunale.

In modo particolare, le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare:

  • le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 17) nonché "di riunirsi pacificamente e senza armi" (art. 21), o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella Legge 10.12.1993, n. 515 - come modificata dalla Legge 22.2.2000 n. 28, nonché delle altre disposizioni già vigenti (L. n. 212/1956 come modificata dalla L. n. 130/1975);
  • il divieto di affissione dei materiali di propaganda referendaria al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L.n. 212/ 56 come modificata dalla Legge n.130/1975) e, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004).

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori le fondamentali regole della campagna referendaria che devono essere necessariamente rispettate ed in particolare che:

  • possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda referendaria e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 Legge 130/75);
  • dalla data di convocazione dei comizi elettorali,  sino al penultimo giorno prima della votazione sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi (art.7, comma 1 e 2, Legge n. 28/2000);
  • dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e quindi da sabato 28 marzo a domenica 29 marzo 2020, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta od indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9 della L.n.  212/56, come sostituito dall'art. 8 della Legge n. 130/1975).
  • nel giorno della votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, 2° comma, della Legge 212/56, come sostituito dall'art. 8 della Legge 130/1975);

Viene ribadito che nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi. Non sarà pertanto ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto con gli avversari politici. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Le formazioni politiche o il gruppo di appartenenza si impegnano ad adottare le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate.

Propaganda referendaria fonica su mezzi mobili.

Nel periodo di campagna referendaria, e quindi da venerdì 28 febbraio 2020, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della Legge n. 130/1975 citata. Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda referendaria mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.

L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

 

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