Designazione dei rappresentanti di lista - Regionali 2023
I delegati delle liste provinciali di candidati e i delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione – come individuati, rispettivamente, nelle dichiarazioni di presentazione delle liste provinciali dinanzi all’Ufficio centrale circoscrizionale e nelle dichiarazioni di presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione dinanzi all’Ufficio Centrale Regionale – possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente, scegliendoli fra gli elettori di un comune della regione. I rappresentanti stessi, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, oltre che essere iscritti in un’altra sezione dello stesso comune o di altro comune della regione, devono essere in possesso del documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale. Le designazioni dei rappresentanti, se effettuate dai delegati di lista, sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le stesse designazioni possono essere effettuate, oltre che personalmente dai delegati, anche da soggetti da essi autorizzati con dichiarazione autenticata da notaio (cosiddetti subdelegati), ai sensi dell’art. 9, ultimo comma, della legge n. 108/1968. Le designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati alla carica di Presidente della Regione devono essere comunicate entro giovedì 9 febbraio 2023, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente. In alternativa, tali designazioni possono anche essere presentate, esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio o la domenica mattina, purché prima dell’inizio delle operazioni di voto. (artt. 32, settimo comma, numero 4), e 35, del T.U. n. 570/1960, come modificati dall’art. 38-bis, comma 2, lettere b) e c), del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108). Si ritiene che, se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l’atto di delega al cosiddetto “subdelegato” a designare i rappresentanti possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l’atto con il quale - con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della citata legge n. 53/1990 – il subdelegato stesso provvede alla designazione dei rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati alla carica di Presidente della Regione presso il seggio.